(fac-simile)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 Art.1. – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita in __________________________________________________

Via ____________________________________________________________

Una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata

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 Art.2. – SCOPO

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva polivalente ed in modo particolare del basket acquatico, di altri sport e giochi sportivi acquatici e terrestri al coperto e sui campi scoperti e piscine.

Tutta l’attività sportiva promossa dall’Associazione è da intendersi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive promosse dall’Associazione.

L’Associazione potrà organizzare:

-

conferenze, convegni, scambi con Associazioni sportive e sociali nel territorio nazionale ed internazionale, meeting e campus sportivi atti a favorire il miglioramento delle attività sportive promosse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:

- affiliarsi a Federazioni e ad Enti di promozione sportiva riconosciuti  e non dal C.O.N.I.;
- svolgerà corsi di formazione per operatori e dirigenti autonomamente o in partecipazione con altre Associazioni sportive, Federazioni ed Enti di promozione sportive ed Enti pubblici seguendo specifici accordi e convenzioni;
- svolgerà attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività sportive promosse; nonché lo svolgimento delle attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva che svolgerà.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportive a cui si affilierà e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali, delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art.3. – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4. – DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.5.- DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art.6.- DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

L’Associato radiato non può essere più ammesso.

Art.7.- ORGANI

Gli Organi sociali sono:

- L’assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art.8. – ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quanto è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quanto se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art.9.- DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art.10.- COMPITI DELL’ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art.11.- CONVOCAZIONE – PROCEDURE ASSEMBLEARI

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art.12.- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e /o Dirigente responsabile, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi delle Federazioni Sportive e/o Enti di promozione superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell’inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art.13.- DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.14.- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art.15.- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
f. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
g. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.

Art.16.- IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

Art.17.- IL VICEPRESIDENTE E/O DIRIGENTE RESPONSABILE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.

Art.18.- IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.19.- IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art.20.- ANNO SOCIALE

L’esercizio sociale ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Art.21.- PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Art.22.- LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:

a. Il Libro soci;
b. Il libro verbali delle Assemblee;
c. Il libro Verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art.23.- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi degli statuti delle Federazioni e/o Enti sportivi a cui l’Associazione sarà affiliata e che tutti i soci si obbligano ad accettare.

L’eventuale ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva, come previsto dallo statuto competente.

Art.24.- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

a. ai fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, secondo le direttive del C.O.N.I.;
b. ad altre organizzazioni con finalità sportive.

In caso di revoca o di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso le Federazioni sportive ed enti di promozione, verso le società e i terzi affiliati o tesserati.

Art.25.- NORMA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive ed Enti di promozione cui l’Associazione è affiliata.